Statuto dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA MAX SUB LATINA
Art. 1. Denominazione
E’costituita a Doganella di Ninfa – Latina, l'Associazione Sportiva Max Sub Latina .
L’Associazione può adottare un proprio logo che la identifica sulla carta intestata, sui manifesti, sulle locandine, ecc avente nell'immagine la scritta max sub Latina , o, in alternativa, max sub e/o A.S. max sub o A.S. Max sub Latina.
Art. 2. Scopo
L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico e aconfessionale, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative
L’associazione ha come scopo la divulgazione delle conoscenze delle pratiche relative ad ogni attività subacquea e/o acquatica sia essa espressa sotto l'aspetto sportivo, tecnico, culturale o scientifico, nel massimo rispetto dei principi ecologici, anzi portando avanti ogni iniziativa mirante al miglioramento, protezione e conservazione dell'ambiente naturale. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pesca sportiva e attività subacquee e/o acquatiche. A tale scopo l'associazione potrà gestire impianti sportivi, attrezzature proprie e di terzi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere. L'Associazione potrà organizzare e tenere corsi di formazione specifici nel settore, con convegni, congressi, tavole rotonde ed attività similari per la formazione e diffusione della cultura sportiva, ambientale della popolazione e delle scolaresche, il tutto finalizzato alla tutela dell' ecosistema. Per le attività sociali l'Associazione si avvale prioritariamente dell'opera dei soci e, qualora sia richiesta una specifica professionalità non
posseduta dai soci si potrà avvalere di collaborazioni esterne. L'Associazione in via accessoria e solamente strumentale all'attività istituzionale potrà porre in essere attività commerciale di qualsiasi tipo. Durante la vita dell'Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. Tutti i suoi introiti sono destinati all'acquisto di attrezzature ed al rimborso delle varie spese per il raggiungimento degli scopi statutari.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
L’Associazione può associarsi alla Federazione Italiana Attività Subacquee, riconoscendo i suoi organi Provinciali, nonché i suoi programmi ed indirizzi tecnici, o usare anche programmi di altre federazioni o didattiche. L’Associazione si impegna sin d’ora a rispettare e far rispettare ai propri associati le norme e gli statuti delle Federazioni Nazionali a cui è affiliata.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative
Art. 3. Sede
La società ha sede nel Comune di Cisterna di Latina (LT) in via Celestino II, 18
Potranno inoltre essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie od uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia o all’estero.
Art. 4. Durata
La durata della società è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 5. Soci
L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando:
- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo
dell’Associazione, nonché lo stato delle cose e delle attrezzature e degli impianti esistenti presso l’Associazione e comunque di pertinenza della stessa;
- di accettare, senza riserve, lo statuto e le norme regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l’Associazione è affiliata;
- di essere informati circa i rischi connessi all’esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture, anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate;
- di essere informati circa l’uso delle strutture, al fine di evitare incidenti. A questo proposito, l’aspirante socio si impegna, sottoscrivendo l’apposita clausola nella domanda di ammissione, a sollevare l’Associazione ed i propri dirigenti da responsabilità per danni derivanti dall’uso delle strutture sociali.
All’atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale.
Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.
I Soci dell’Associazione si dividono in:
- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
I Soci fondatori sono coloro che hanno emanato, approvato e sottoscritto il primo Atto Costitutivo.
I Soci ordinari sono coloro che presentano la domanda scritta al Consiglio Direttivo.
Tra le diverse categorie di soci possono nominarsi degli istruttori; il Socio istruttore, o facente parte del corpo docente, che intende svolgere corsi o attività non previsti o programmati in quel periodo dall’Associazione, può effettuarli nelle strutture dell’Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, purché si svolgano nell'ambito di quanto gestito dall’associazione stessa.
L’Associazione può usufruire di professionisti esterni per il raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 3.
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Ogni associato ha un voto.
Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.
La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.
Le quote associative non sono trasmissibili.
Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.
Il versamento della quota sociale deve essere effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di ammissione a socio; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.
La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni;
- per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione.
L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisione è inappellabile.
Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte, fatta salva la possibilità di corrispondere compensi per attività sportiva dilettantistica e per attività amministrativa, nei modi stabiliti dalla normativa in vigore in tema di compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche.
Art. 6. Diritti e doveri degli associati
I soci hanno diritto:
- di frequentare i locali dell’Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite nell’apposito Regolamento;
- di partecipare all’assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’associazione;
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.
I Soci hanno il dovere:
- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;
- di rispettare le regole delle Federazioni Sportive Nazionali a cui eventualmente l’Associazione è affiliata;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita, nonché i contributi deliberati dal Consiglio direttivo per l’uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
- di utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature e strutture sportive e di impegnarsi fattivamente alla conservazione delle stesse.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell’associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all’associazione per il fondo di dotazione.
I soci potranno effettuare, su richiesta dell’Organo Amministrativo, approvata dall’Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.
Art. 7. Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo.
A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.
Art. 8. L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci maggiorenni e in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti da almeno tre mesi all’associazione.
L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice presidente.
La convocazione può essere richiesta anche da un decimo dei Soci aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione, proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
La convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale e sulla bacheca virtuale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.
La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ed e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all’indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.
L’assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell’adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.
L’assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
L’assemblea ordinaria delibera:
- l’elezione del Consiglio direttivo;
- l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- l’approvazione del conto economico preventivo e della relativa relazione del Consiglio Direttivo;
- la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega.
In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell’Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.
Art. 9. Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri non inferiore a due.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Non possono far parte del Consiglio direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;
b) adottare provvedimenti disciplinari;
c) compilare il rendiconto contabile annuale;
d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
e) compilare il conto economico preventivo;
f) redigere la relazione annuale al conto economico preventivo;
g) eleggere al proprio interno il Vice presidente, il Segretario;
h) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
i) deliberare le convocazioni dell’Assemblea;
l) fissare le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
m) stabilire le norme per l’utilizzo degli impianti e delle strutture e attrezzature sportive;
n) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all’Assemblea;
o) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.
È fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
La carica di amministratore è gratuita.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.
Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro dei Verbali del Consiglio direttivo.
Art. 10. Il Presidente
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
Art. 11. Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote sociali annuali dei soci;
b) eventuali quote supplementari dei soci;
c) eventuali contributi volontari dei soci;
d) eventuali contributi volontari dei terzi;
e) eventuali contributi volontari versati per l’utilizzo delle strutture sportive;
f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) ricavato che si potrà ritrarre dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’associazione;
i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
j) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
k) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.
Art. 12. Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 13. Raccolta pubblica di fondi
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.
Art. 14. Rendiconto economico-finanziario
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio direttivo, un rendiconto contabile-economico-
Dal rendiconto devono risultare, con chiarezza e precisione, i beni, contributi e i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.
Il rendiconto contabile-economico-
L’assemblea deve essere convocata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Il rendiconto e la relazione devono essere depositati, presso la sede sociale, nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
L’avviso dovrà contenere la data della prima e della seconda convocazione.
L’assemblea di approvazione dovrà tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’approvazione del rendiconto e della relazione dovrà avvenire con le modalità previste dall’art. 8 dello statuto sociale.
In caso di impedimento l’assemblea di approvazione del rendiconto potrà tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e quindi entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
Inoltre per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci .
Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del conto economico preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
L’assemblea entro il mese di novembre il conto economico preventivo dell’attività dell’associazione.
Art. 15. Intrasmissibilità della quota associativa
La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
Art. 16. Scioglimento
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ai fini sportivi.
Art. 17. Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’Associazione.
Art. 18. Completezza dello Statuto
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Doganella di Ninfa, lì 22 marzo 2009
I soci Fondatori